Una delle figure chiave introdotte dal nuovo GDPR è il Data Protection Officer (DPO), altrimenti definito Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
L’onere della designazione del DPO/RPD spetta a tutti i soggetti che rientrano nei casi previsti dall’art.37, par.1, lett. B) e C) del Regolamento 2016/679 (UE).
Il presupposto è che si tratti di soggetti il cui core business consista in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di particolari categorie di dati personali come ad esempio reati e condanne penali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi tenuti alla nomina: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; CAF e patronati; società operanti nel settore delle “utilities” (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.
Per tutti questi soggetti occorre ricordare che il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali DPO/RPD, è una carica compatibile con altri incarichi a patto che non sia in conflitto di interessi.
A mio avviso è sempre preferibile assegnare l’incarico ad un soggetto esterno o a una persona giuridica. In ogni caso è meglio evitare di assegnare il ruolo a soggetti di alta direzione come l’A.D., membri del CdA, D.G. ecc.
Una alternativa è nominare un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento (art.37, par.6 del Regolamento).
In tutti i casi una buona regola è procedere ad una chiara ripartizione delle competenze, individuando una sola persona fisica preposta alla interlocuzione con i soggetti interessati e l’Autorità di controllo.
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GDPR e organizzazione (nomina DPO) – 29 aprile 2018 – Dott. Simone Chiarelli
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