
Il 19 giugno è stato pubblicato il decreto attuativo che permette di presentare domanda di credito d’imposta a parziale copertura dei costi di consulenza per la quotazione in Borsa delle PMI.
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, costerà quindi meno quotarsi in borsa per le PMI che procedono alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione in uno Stato Ue o aderente al See.
In accordo alla legge di bilancio 2018, sarà riconosciuto sotto forma di credito di imposta il rimborso del 50% delle spese di consulenza sostenute, il tetto massimo è stato fissato in 500 mila euro e il numero minimo di società finanziabili nel triennio è stato fissato in 160.
CHI PUO’ USUFRUIRNE
In accordo alla raccomandazione 2003/361/CE, possono beneficiare della agevolazione tutte le società che, a livello di gruppo, non abbiano più di 250 dipendenti, con un bilancio che non superi 50 milioni di ricavi o 43 milioni di attivo dello stato patrimoniale e che siano in regola con provvedimenti di restituzione di aiuti o di incentivi dichiarati illegittimi.
La domanda di ammissione alla quotazione deve essere presentata dopo il 1° gennaio 2018 e l’ammissione deve essere ottenuta entro fine 2020.
QUALI COSTI SONO AMMISSIBILI
Sono ammissibili i costi sostenuti per le seguenti attività di consulenza esterna legate al processo di quotazione:
- attività sostenute in vista del processo di quotazione e ad esso finalizzate, come l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto in tutte le fasi del percorso di quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società;
- collocamento delle azioni presso gli investitori;
- supporto nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, nella preparazione di report, e nello svolgimento della due diligence finanziaria;
- assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento;
- questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione come le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione.
COME ACCEDERE
Per usufruire del credito di imposta occorre inviare domanda fra il primo ottobre dell’anno della quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. L’istanza andrà redatta in accordo al facsimile allegato al DM (che potete trovare su www.gazettaufficiale.it) e inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it
Il ministero, entro la fine di aprile (quindi entro 30 giorni dall’ultima data disponibile) comunicherà alla PMI l’ammissione al beneficio con il relativo importo spettante, in base alle domande complessivamente presentate e ai fondi disponibili.
Il credito di imposta, che va indicato nel quadro RU della dichiarazione, si utilizza in compensazione in F24, senza limiti di importo, e non concorre a formare l’imponibile Ires e Irap.
Voi quali azioni acquisterete?
Qui potete trovare il testo integrale.
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