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GDPR – Privacy, le prossime scadenze

GDPR – Il 19 Settembre entra ufficialmente in vigore il decreto legislativo 101, raccordo tra le vecchie norme nazionali in materia privacy e il Regolamento vigente, di cui abbiamo parlato qui.

Restano ancora sospesi molti aspetti come la ricognizione dei sette codici deontologici e delle autorizzazioni generali.

La strada sembra ancora in salita, analizziamo di seguito alcune delle prossime scadenze:

19 settembre 2018 – interruzione dei termini di prescrizione per la riscossione selle sanzioni oggetto di condono e decadenza autorizzazioni generali diverse da quelle oggetto di aggiornamento;

3 ottobre 2018 – termine ultimo entro cui il Garante si impegna a dare notizia delle modalità di trattazione del contenzioso pregresso;

18 dicembre 2018 – termine ultimo entro cui l’autorità giudiziaria si impegna a trasmettere alla autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati divenuti illeciti amministrativi. Termine ultimo per usufruire del condono e quindi termine ultimo per effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni che al 25 maggio 2018 non erano ancora state definite.

Entro questa data il Garante verifica la compatibilità con il Gdpr dei codici deontologici, i nuovi codici sono sottoposti a consultazione pubblica per 60 giorni e poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Sino a quel momento continuano a produrre effetti i vecchi codici

Entro questa data il Garante verifica la compatibilità con il Gdpr delle autorizzazioni generali, se necessario le aggiorna e le sottopone a consultazione pubblica. Le nuove autorizzazioni generali devono essere adottate entro 60 giorni dalla chiusura della consultazione e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento cessano di produrre effetti le vecchie autorizzazioni generali ;

Dicembre 2018 – Presumibilmente entro questo mese si può presentare al Garante richiesta di trattazione di segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare. In caso contrario, quegli atti diventano improcedibili;

16 Febbraio 2019 – Termine ultimo per effettuare il pagamento delle sanzioni non oggetto di condono;

18 Marzo 2019 – Termine ultimo entro cui le associazioni e gli altri organi rappresentativi sono chiamati a sottoporre al Garante i codici deontologici. Entro sei mesi dalla presentazione di quegli schemi va completata la procedura di approvazione. Sino a quel momento continuano a produrre effetto i vecchi codici;

17 Maggio 2019 – Fine del periodo transitorio durante il quale il Garante si è impegnato a tenere conto, nell’applicazione delle sanzioni amministrative, delle novità introdotte dal GDPR;

31 Dicembre 2019 – Ultimo giorno per accedere al registro dei trattamenti;

12 Marzo 2020 – Entro questa data il ministero della Giustizia deve adottare un decreto che, in mancanza di una legge o di un regolamento, autorizzi il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e a reati


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GDPR e DPIA – A disposizione un software di valutazione gratuito

Il GDPR (di cui abbiamo parlato ultimamente qui), entrerà in vigore il prossimo 25 maggio. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati – GDPR – prevede nuovi adempimenti a carico delle aziende.

Il Garante della Privacy continua a dimostrarsi molto attivo nel supportare gli imprenditori ed ha recentemente messo a disposizione un software gratuito realizzato dalla CNIL – l’autorità francese – di ausilio per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

La procedura di cui all’art. 35 del Regolamento 2016/679, il Data Protection Impact Assessment (DPIA) è una valutazione necessaria nei casi di trattamento che preveda l’uso di nuove tecnologie, in quanto: “considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.

Il software è gratuito e lo potete trovare qui, tradotto in lingua italiana, offre un percorso guidato per la valutazione di impatto, in accordo alle linee guida.

Attenzione, il software offre solo un primo orientamento e “non costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d’impatto, che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate. […] La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati


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